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INSIDERSML'Accordo in chiaro

Le 2.471 pagine dell'accordo San Marino-UE, spiegate con le fonti.

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Accordo firmato il 19 ottobre a BruxellesAvvio previsto a gennaio-febbraio 2027 (obiettivo del governo)

Attenzione: cosa non sappiamo ancora

Il testo non dice quale autorità italiana firmerà l'accordo sulla vigilanza, né la data precisa.1

Cosa cambia per te

Cosa cambiaDa quandoA cosa fare attenzione
Da quandoQuando San Marino lo chiede
Nessun passaporto finanziario automatico. Servono la piena applicazione delle norme UE, una vigilanza che funziona e un accordo scritto con le autorità UE. Poi arrivano una valutazione globale, una raccomandazione della Commissione e una decisione del Comitato misto.2
Da quandoNotifica entro avvio + 1 anno; massimo 15 anni
San Marino può tenere fuori per un periodo interi settori: banche, assicurazioni, gestione del risparmio, titoli. Deve dirlo entro 1 anno. La deroga dura al massimo 15 anni. Sei mesi prima della scadenza tutto il diritto finanziario UE deve essere applicato.3
Da quandoDurante la deroga
Reciprocità: finché vale la deroga, gli operatori UE entrano solo con la stessa decisione e negli stessi settori.4 Questa regola vale finché dura la deroga: per il periodo successivo il testo non la ripete.5
Da quandoDall'avvioprevisto gennaio-febbraio 2027
Niente «scatole vuote»: chi opera a San Marino deve avere un'attività reale e risorse significative.6
Da quandoDall'avvioprevisto gennaio-febbraio 2027
Le autorità di vigilanza UE hanno sul settore finanziario sammarinese tutti i poteri previsti dalle loro regole. Sono EBA, EIOPA, ESMA e AMLA. Il potere di adottare decisioni e raccomandazioni si esercita d'intesa con le autorità sammarinesi. Dove hanno la vigilanza diretta, le loro decisioni valgono «senza necessità di convalida».7 Il testo non lega questi poteri all'accesso al mercato, come fa invece per i controlli periodici. Per questo li leggiamo validi fin dall'applicazione dell'accordo.8
Da quandoDall'avvioprevisto gennaio-febbraio 2027
Le autorità UE hanno poteri d'emergenza, se quelle sammarinesi non agiscono in tempo contro una minaccia. Possono anche adottare una decisione, rivolta all'autorità sammarinese, per sospendere una licenza, alle condizioni del diritto UE: per violazioni del diritto UE, frodi, antiriciclaggio, requisiti di competenza e onorabilità, condotta scorretta verso i clienti. Le decisioni sono vincolanti e direttamente applicabili. Le autorità sammarinesi partecipano senza voto.9
Da quandoDall'avvioprevisto gennaio-febbraio 2027
Antiriciclaggio: le regole UE valgono per tutto il mercato finanziario «senza alcuna distinzione». La cooperazione con le autorità UE e degli Stati membri è piena.10
Da quando–
Costi a carico di San Marino: esame iniziale, valutazioni, controlli periodici e un contributo al bilancio delle autorità UE.11
Da quandoPrima della valutazione
Le regole di dettaglio per la vigilanza finanziaria saranno fissate in un accordo vincolante tra Italia e San Marino, conforme al diritto UE e negoziato in stretta consultazione con la Commissione. Va negoziato prima della fine della valutazione globale. Anche modifiche, sospensione e disdetta devono restare conformi al diritto UE.12
Da quandoVariabile
Per i clienti arriveranno la garanzia dei depositi e il conto di pagamento. Arriveranno anche le regole sui pagamenti elettronici (PSD2), sul credito ai consumatori e sui mutui.13 I tempi dipendono dai settori che San Marino terrà fuori.14

Cosa non cambia per te

  • Euro e politica monetaria: la convenzione monetaria del 2012 resta. Le attività di politica monetaria e dei cambi sono fuori dall'accordo.15
  • Lo scambio automatico di informazioni finanziarie con l'UE resta regolato dall'accordo del 2004, modificato nel 2015 e poi dal protocollo del 13/10/2025. L'accordo di associazione aggiunge l'impegno a rispettare le norme internazionali su trasparenza e scambio di informazioni fiscali, e a inserire entro 4 anni nel Protocollo regole di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.16
Le fonti di questo profilo 16
  1. Testo dell'accordo: non c'è
  2. Testo dell'accordoProtocollo 3, art. 3, p. 120–121art. 6, p. 124art. 11, p. 129–131
  3. Testo dell'accordoProtocollo 3, art. 4, p. 121–123
  4. Testo dell'accordoProtocollo 3, art. 6 par. 3, p. 124
  5. Testo dell'accordo: non c'è
  6. Testo dell'accordoProtocollo 3, art. 7, p. 125
  7. Testo dell'accordoProtocollo 3, art. 14, p. 135–136
  8. Nostra deduzione
  9. Testo dell'accordoProtocollo 3, artt. 15-16, p. 136–138
  10. Testo dell'accordoProtocollo 3, art. 9, p. 127art. 17, p. 139
  11. Testo dell'accordoProtocollo 3, artt. 8-10 e 12-14, p. 126–136
  12. Testo dell'accordoProtocollo di San Marino, art. 11, p. 11
  13. Testo dell'accordoAllegato IX, p. 161–164dir. 2014/17, p. 245Allegato XIX, dir. 2008/48, p. 273
  14. Nostra deduzione
  15. Testo dell'accordoProtocollo 2, p. 115Protocollo 3, art. 21, p. 145
  16. Testo dell'accordoProtocollo 2, p. 115Accordo, art. 63, p. 56

Il sito spiega i testi: non è consulenza legale. Per la tua situazione chiedi agli uffici competenti.

Come leggere «Da quando»
  • «Dall'avvio» è la data entro cui San Marino deve avere le norme in vigore. Di norma le direttive funzionano per te quando San Marino le ha recepite con una sua legge. Se San Marino è in ritardo, l'accordo prevede la procedura di vigilanza e quella per le controversie.1
  • «Avvio + N anni»: i termini scritti «dall'entrata in vigore» si contano dall'applicazione provvisoria.2
  • Le date fisse sono scritte nel testo e non si contano dall'avvio: 31/12/2026, 1/1/2027, 31/12/2030.3
  • I periodi transitori valgono nei due sensi: mentre un obbligo è sospeso per San Marino, anche i sammarinesi nell'UE aspettano.4
  • Non tutto parte con l'avvio provvisorio. Nella decisione UE che abbiamo letto, versione del 4/3/2026, restano fuori alcune parti. Sono, a certe condizioni, le regole sugli investimenti indiretti e l'art. 63 sulla cooperazione fiscale.5
Fonti 5
  1. Testo dell'accordoNostra deduzioneAccordo, art. 100, p. 93Protocollo 1, art. 14, p. 113Accordo, art. 86, p. 80art. 90, p. 82–84
  2. Testo dell'accordoAccordo, art. 112 par. 7, p. 102
  3. Testo dell'accordoAllegati III-X, p. 12p. 32p. 45–46
  4. Testo dell'accordoProtocollo 1, art. 3 par. 4, p. 106
  5. Fonte ufficialeDecisione sulla firma, art. 8 (il secondo), p. 16

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