Come funziona · 2 di 4
Come arriva una nuova legge europea
Dalla Commissione al Comitato misto, fino al bivio: San Marino dice sì, cerca l'equivalenza o dice no. Tocca «Avanti» per fare il viaggio.
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La Commissione prepara una legge
La Commissione prepara una legge UE in un settore dell'accordo. Consulta «informalmente» gli esperti sammarinesi, «nello stesso modo ed entro lo stesso termine» degli Stati membri.
Dal testo dell'accordo «la Commissione europea ne informa gli Stati associati e consulta informalmente i loro esperti nello stesso modo ed entro lo stesso termine in cui consulta gli esperti degli Stati membri dell'UE»
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 80 par. 1, p. 72
AvantiLa proposta va a Consiglio e Parlamento europeo
San Marino ne riceve copia. Può chiedere uno scambio di opinioni e far presente la sua situazione.
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 80 par. 2-3, p. 72
AvantiIl voto
Votano solo gli Stati membri e il Parlamento europeo: nessun articolo dà un voto a San Marino.
Fonte Testo dell'accordo: non c'è
AvantiIl Comitato misto decide
6 mesi dal rinvio al Comitato misto
Il Comitato misto decide di inserirla negli allegati «quanto prima», entro 6 mesi.
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 81 par. 1-3, p. 74–75
AvantiIl bivio: e San Marino?
Sì: la legge entra nell'allegato
6 mesi se servono passaggi interni
Il Comitato misto decide di comune accordo.1
Se servono misure di attuazione, San Marino ha lo stesso termine dato agli Stati membri. Il Comitato misto può decidere diversamente.2
Se per applicarla servono «obblighi costituzionali», la decisione entra in vigore a San Marino quando sono adempiuti. Se entro 6 mesi San Marino non notifica di averli adempiuti, la decisione si applica in via provvisoria, salvo che San Marino comunichi all'UE che non è possibile e perché. Se dopo 12 mesi non è ancora attuata, si applica la procedura di controversia.3
Fonti 3
- Testo dell'accordoAccordo, art. 77 par. 1, p. 68
- Testo dell'accordoAccordo, art. 81 par. 4, p. 75
- Testo dell'accordoAccordo, art. 82, p. 75–76
Fine di questa strada.
Si cerca l'equivalenza
6 mesi lo stesso termine
Se ci sono difficoltà, le parti intensificano le consultazioni per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Possono anche prendere atto che la legge sammarinese è equivalente.1
Se alla scadenza dei 6 mesi San Marino non ha acconsentito all'inserimento, si apre la procedura di controversia.2
Dal testo dell'accordo «inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della legislazione nazionale»
AvantiFonti 2
- Testo dell'accordoAccordo, art. 81 par. 2, p. 74
- Testo dell'accordoAccordo, art. 81 par. 3, p. 75
No: si apre la controversia
6 mesi poi scatta la procedura
Se entro 6 mesi San Marino non acconsente, si applica la procedura di risoluzione delle controversie.
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 81 par. 3, p. 75
AvantiComitato misto, poi Corte UE
2 + 6 mesi riunione entro 2 mesi, soluzione entro 6
La questione va al Comitato misto, che si riunisce entro 2 mesi. Se in 6 mesi non si trova una soluzione, ciascuna parte può rivolgersi alla Corte di giustizia UE. Lì San Marino ha «gli stessi diritti» degli Stati membri.
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 90 par. 1-4, p. 82–83
AvantiLa sentenza
12 mesi per eseguirla
La sentenza della Corte va eseguita entro 12 mesi.
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 90 par. 5, p. 83
AvantiSe la sentenza non viene eseguita: misure compensative
12 mesi dalla sentenza
Il Comitato misto può decidere «misure compensative» entro 12 mesi dalla sentenza. Se non decide, può adottarle da sola la parte che lamenta l'applicazione scorretta. Devono essere limitate a quanto «strettamente necessario». Vale per entrambe le parti.
Dal testo dell'accordo «La portata e la durata di tali misure compensative sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione»
Fonte Testo dell'accordoAccordo, art. 90 par. 6-7, p. 84
AvantiL'arbitrato sulla proporzionalità
3 mesi al Comitato misto, poi arbitrato
Sulla proporzionalità decide il Comitato misto; se non decide in 3 mesi, un arbitrato. Gli arbitri non decidono mai come si interpreta l'accordo. Il lodo è vincolante.1
I diritti acquisiti dalle persone restano, con i relativi obblighi.2
Fonti 2
- Testo dell'accordoAccordo, art. 90 par. 8, p. 84Protocollo 6, p. 153–189
- Testo dell'accordoAccordo, art. 90 par. 8, p. 84
Fine di questa strada.